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Articolo 09/09/2012

ALLA LUCE DEL SOLE


La "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", scritta nel 1950, è un trattato internazionale sottoscritto dai 47 stati membri del Consiglio d'Europa: sul rispetto e l'applicazione della carta vigila la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo.
L'art. 9 si riferisce, in particolare, alla "Libertà di pensiero, di coscienza e di religione" e afferma, al punto 1: "Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti". Al punto 2 si legge: "La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui".
Sta qui il diritto di vivere in piena libertà la propria religione - ogni fede religiosa purchè rispettosa degli altri diritti dell'uomo - a casa propria, nella sacrestia di una chiesa, entro le mura di una sinagoga o di una moschea, così come quello di manifestare il proprio credo in una piazza, su un vagone ferroviario, al ristorante o sul posto di lavoro.
Il caso aperto presso la Corte di Strasburgo da 4 cittadini britannici che ricorrono contro lo stato, pur presentando situazioni e fattispecie diverse, va letto in questa ottica. I quattro cristiani praticanti si sono sentiti lesi nel loro diritto di manifestare una religione che non contrasta con una legge del Regno Unito, che non lede i diritti altrui, che fa parte del patrimonio storico e culturale inglese, I ricorrenti si sono sentiti discriminati (in due casi si è giunti al licenziamento) nei rispettivi posti di lavoro e impossibilitati a manifestare, in forme diverse, l'essere fedeli cristiani.
La prima udienza presso la Corte, che si è svolta il 4 settembre (si prevede un lungo iter processuale) ha però suscitato perplessità. Soprattutto quando il legale del governo inglese ha affermato, in relazione a due dei casi in esame, che il divieto di esibire segni religiosi (una catenina con una croce) non impedisce di praticare la propria religione in privato e che, comunque, un lavoratore è libero di cambiare posto nel caso volesse manifestare esplicitamente la propria fede: una posizione che appare distorta e riduttiva dei diritti garantiti dalla Convezione.
La questione non è nuova, ma restano due punti fondamentali sui quali occorre chiarezza. Anzitutto in una società moderna e democratica le espressioni del credo religioso devono essere garantite ovunque e a ciascuno; naturalmente - secondo punto - le espressioni del credo religioso non devono contrastare con altri diritti fondamentali relativi, ad esempio, alla libertà e dignità altrui, alla sicurezza e alla salute. "Ovvietà", si dirà, ma in un mondo globale, sempre più complesso, tali diritti e libertà possono essere garantiti solo con equilibrio e rispetto reciproco, oltre che con leggi chiare.
Sarà, dunque doveroso tenere puntato il timone verso la difesa dei diritti fondamentali, compreso quello, essenziale, di credo religioso, già troppe volte calpestato in troppe parti del mondo.

mons. Gilberto Donnini